Il 22 luglio scorso la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 32862 ud. 07/05/2019 - deposito del 22/07/2019) ha affermato che è compatibile con il disposto dell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l’applicazione dell’aggravante ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604 ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604 bis cod. pen.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un’intervista radiofonica, volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell’etnia Rom, ripetutamente associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall’intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d’odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU, in presenza delle quali si giustifica l’ingerenza statuale punitiva nei confronti della libertà di espressione.
L'immunità parlamentare, dunque, sia pure "aumentata" dal diritto di cronaca, non esime da responsabilità il parlamentare che abbia effettuato pubbliche dichiarazioni che, per la loro offensività esulino dal contesto parlamentare e dall'autonomia dello stesso rispetto all'ordinamento che regola l'attività del comune cittadino.
La sentenza è destinata da un lato a far discutere i paladini dell' "autonomia" delle "libere" propalazioni dei parlamentari, dall'altro fissa, con minuziosa specificità e richiami importanti ai principi costituzionali e consolidati filoni giurisprudenziali, i limiti della libertà di espressione dei componenti del Parlamento che, da un lato, hanno piena autonomia nell'esercizio delle loro funzioni, ma sono soggetti alla comune disciplina penalistica laddove le condotte e le dichiarazioni esondino le funzioni proprie dei parlamentari.
Del che consegue che l'immunità parlamentare non si traduce a priori in una esenzione di responsabilità "generalizzata" o in una licenza di "libera offesa", specie se rivolte a etnie, razze o intere comunità che dir si voglia.
Chissà se "qualche" parlamentare potrà trarre da ciò una briciola di cauta saggezza.
Consentitemi di dirlo: ne dubito.
By Michele Barbera
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