sabato 17 febbraio 2018

SEPARAZIONE DEI CONIUGI E MANTENIMENTO DEI FIGLI: LE LINEE GUIDA DEL CNF



A fine anno scorso, il Consiglio Nazionale Forense, l'istituzione di autogoverno dell'avvocatura, ha inoltrato le tanto attese "linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle causa di diritto familiare"
Attese, perché uno dei punti dolenti delle separazioni è proprio il trattamento economico da riservare ai figli e il contributo alle spese che ognuno dei coniugi deve impegnarsi a fornire. Non è insolito assistere a prassi differenti da Tribunale e Tribunale, con tentativi, mal riusciti, di trasferire "usi e costumi" da un posto all'altro. 
Alla fine chi decide è sempre il Giudice locale che, ovviamente, seguirà i propri criteri di giudizio, più o meno ancorati alla realtà del proprio Tribunale, piuttosto che alle novità della Cassazione. 
Le linee guida si propongono come obiettivo di evitare, quanto più possibile, contenziosi inutili, ed allo stesso tempo uniformare alcuni criteri interpretativi su tutto il territorio nazionale. 
L'affido condiviso dei figli tra i genitori, le riforme sul mantenimento diretto dei figli e le altre recenti riforme, vanno sempre contemperati con la realtà della nostra società, "dove i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati". 
Le linee guida danno criteri specifici e ben precisi su quali spese siano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario (mensile), differenziando tali spese da quelle definite "extra assegno" ma obbligatorie, per le quali NON è prevista alcuna concertazione preventiva. In questi casi il genitore con cui vivono i figli può effettuare le spese senza temere contestazione dall'altro. Si tratta, ad esempio di spese sanitarie urgenti, libri scolastici, spese sanitarie, ortodontiche o oculistiche da effettuarsi con il SSN, sin'anche le spese di bollo ed assicurazione del ciclomotore o veicolo acquistato con il consenso di entrambi i genitori. 
Infine, vi sono le spese straordinarie da concordare preventivamente da parte di entrambi i genitori. Sono, ad esempio, le rette scolastiche in scuole private, le spese ludiche o parascolastiche, come la partecipazione a corsi, viaggi di istruzione o gite, conseguimento della patente, spese sportive, spese mediche in cliniche private o specialistiche fuori SSN, organizzazione di feste o eventi dei figli, acquisto di mezzi di trasporto. 
Tutte le spese di cui si vuole chiedere il rimborso debbono comunque essere documentate. Altrimenti potrebbe essere difficile, in caso di contestazione, ottenere il rimborso della spesa. 
Il CNF indica, quale termine per esprimere il dissenso preventivo, venti giorni dalla proposta di spesa, pervenuta con qualsiasi mezzo documentabile (sms, fax, mail, messenger, lettera, etc...). 
Altra nota dolente sono gli assegni familiari. Il CNF indica che detti assegni dovrebbero sempre e comunque essere percepiti dal genitore collocatario, anche in via prevalente, dei figli, in aggiunta all'assegno di mantenimento, anche se gli assegni familiari sono materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore. 
E' ovvio che quanto sopra, può essere rimodulato secondo il singolo caso, ma ritengo che il CNF abbia dotato gli avvocati di un ottimo strumento a cui fare riferimento nelle cause di separazione e divorzi, fornendo criteri omogenei per la trattazione di singole problematiche. 
Nulla vieta che i coniugi, già in sede di separazione, possano fare riferimento per le spese ai criteri stabiliti dal CNF, il quale raccomanda agli avvocati di utilizzarli sempre nei casi dubbi o di conflitto tra i genitori. Di sicuro la pratica futura, ci dirà quale sarà il "gradimento" delle linee guida, ma credo, in ogni caso, che il CNF abbia svolto un lavoro ottimo, anche perché chiaro nella sua formulazione, utile e dettagliato e facilmente comprensibile anche da parte dei "non addetti" ai lavori. 
By Michele Barbera 



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