Le Sezioni Unite,(Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020) decidendo su questione di massima di particolare importanza per il contenzioso tra utenti e banche, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- La disciplina antiusura si
applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di
interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi
somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
- La mancata indicazione
dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei
decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso
medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo
del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde
la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il
tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali
aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
- Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
- Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli
interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la
conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
convenuti.
- Anche in corso di rapporto
sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà
degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento
dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per
l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene
all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.
- Nei contratti conclusi con un
consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36,
comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt.
1469-bis e 1469-quinquies c.c..
- L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
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